Il socio di società a responsabilità limitata in liquidazione che riceve dal liquidatore il rimborso dei finanziamenti infruttiferi erogati alla società, iscritti tra i debiti verso soci nei bilanci approvati dall’assemblea, non risponde ai sensi dell’art. 2476, ultimo comma, c.c. né è tenuto alla restituzione ai sensi dell’art. 2033 c.c., perché è mero percettore di somme effettivamente dovutegli e non è configurabile a suo carico una intenzionale ingerenza nella gestione sociale [rimborso ai soci di minoranza, eseguito con l’indennità di espropriazione dell’unico terreno sociale e in proporzione alle rispettive quote, dei finanziamenti erogati per l’acquisto del terreno; domanda risarcitoria e restitutoria della società rigettata con motivazione diversa da quella del primo giudice].
Il liquidatore di società a responsabilità limitata che, incassato l’attivo, rimborsa ai soci i finanziamenti da essi erogati alla società agisce in coerenza con la fase di liquidazione, tipicamente volta alla liquidazione dell’attivo e all’estinzione del passivo, senza che sia necessaria una deliberazione assembleare, e non viola la postergazione prevista dall’art. 2467, comma 1, c.c. quando l’attivo è ampiamente capiente rispetto agli altri debiti sociali e questi sono stati estinti prima del rimborso.
All’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea si correla un effetto confessorio circa le passività ivi iscritte, sicché il credito del socio per finanziamenti, continuativamente iscritto tra i debiti verso soci nei bilanci approvati, deve ritenersi accertato nei confronti della società.
L’accertamento dell’insussistenza del credito risarcitorio o restitutorio fatto valere dalla società, in quanto attinente all’an della pretesa, assorbe i motivi di impugnazione relativi alla declaratoria di estinzione del medesimo credito per prescrizione.
Il capo della sentenza che rigetta la domanda risarcitoria proposta dai soci in proprio, non investito dall’impugnazione, passa in giudicato per effetto dell’acquiescenza parziale.