Il conferimento dell’incarico professionale e il credito per il relativo compenso, contestati dall’ente cliente, possono ritenersi provati sulla base dei bilanci dell’ente, approvati dall’assemblea, nei quali è iscritta la somma dovuta al professionista, unitamente alle deposizioni testimoniali che confermano l’incarico e l’attività svolta, sicché, in mancanza di prova contraria e di prova dell’adempimento da parte dell’ente debitore, il decreto ingiuntivo ottenuto dal professionista va confermato [consorzio che contestava l’esistenza del contratto di conferimento dell’incarico per la gestione della contabilità amministrativa per circa un decennio e l’idoneità probatoria della documentazione, con bilanci recanti il debito verso il professionista riapprovati dall’assemblea generale; decreto ingiuntivo confermato].
Presupposto essenziale del diritto del professionista al compenso è il conferimento dell’incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare in modo chiaro e inequivoco la volontà del cliente di avvalersi della sua opera, e, quando il cliente contesti l’instaurazione del rapporto, la prova del conferimento grava sul professionista, spettando al giudice di merito valutare se essa sia stata fornita.
L’opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione nel quale il creditore deve provare il fatto costitutivo del credito, e cioè l’esistenza del rapporto o del titolo da cui deriva il suo diritto, mentre spetta al debitore provare il fatto estintivo dell’obbligazione.