L’esito negativo della descrizione, per non essere stati rinvenuti presso la sede dell’impresa destinataria i prodotti contestati, non impedisce la conferma del provvedimento concesso inaudita altera parte, perché la conferma dipende dalla sussistenza dei presupposti della misura, da accertare prima e a prescindere dai risultati delle operazioni, e tali presupposti si valutano in relazione al diritto processuale alla prova e non, almeno in via immediata e diretta, in relazione al diritto sostanziale sotteso [descrizione autorizzata ai sensi dell’art. 161 l. 633/1941 nei confronti di impresa concorrente che vendeva magneti souvenir recanti la propria etichetta e riproducenti la grafica di una sedia bianca con il nome di una località turistica].
In sede cautelare è passivamente legittimata l’impresa la cui etichetta identificativa compare sul prodotto contraffatto e che risulta indicata nel contrassegno di spedizione della fattura del produttore estero, perché tali elementi ne dimostrano la partecipazione alla commercializzazione anche se nessun esemplare sia stato rinvenuto nei suoi locali, il diritto esclusivo del titolare può essere fatto valere non solo verso il produttore ma anche verso i commercializzatori e l’apposizione del proprio marchio sul prodotto comporta assunzione di responsabilità, sicché è irrilevante l’errore di etichettatura del produttore estero allegato e non provato.
La grafica di un magnete souvenir che raffigura un oggetto accompagnato dal nome di una località costituisce opera dell’ingegno tutelabile ai sensi dell’art. 2575 c.c. e dell’art. 1 l. 633/1941 quando presenta elementi di creatività soggettiva nella scelta delle forme, dei colori, delle proporzioni e della composizione grafica complessiva, e le minime differenze tra il disegno originario dell’autore e il prodotto realizzato sono irrilevanti ai fini della tutela.
Integra imitazione servile confusoria ai sensi dell’art. 2598, n. 1, c.c. la riproduzione identica di un prodotto originale, salvo minime varianti come il grassetto applicato a una scritta, che ne riprende tutti gli elementi caratterizzanti, quali la forma dell’oggetto raffigurato, la scritta, l’elemento decorativo, le proporzioni e l’impostazione grafica complessiva, perché tali elementi provocano o possono provocare confusione nel consumatore.
Ai fini della concorrenza sleale per imitazione servile occorre che il prodotto imitato sia originale, che gli elementi ripresi non siano né funzionali né comuni e che il prodotto imitante, per le sue caratteristiche esteriori e in mancanza di varianti intrinseche o segni estrinseci atti a evidenziarne la diversa provenienza, sia idoneo a indurre in confusione il pubblico, sviando la scelta tanto di chi intenda acquistare l’originale quanto di chi, consapevole dell’imitazione, la scelga proprio perché appaia un originale.
Si trovano in rapporto di concorrenza tutte le imprese i cui prodotti o servizi si rivolgono alla stessa categoria di consumatori e che operano in qualsiasi fase della produzione o del commercio destinata a sfociare nella collocazione dei prodotti sul mercato, e la legittimazione passiva rispetto alla domanda inibitoria di atti di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598, n. 1, c.c. sussiste quando la condotta di un imprenditore è idonea ad arrecare pregiudizio al concorrente, anche in assenza di un danno attuale.
Le istanze di istruzione preventiva come la descrizione richiedono un fumus boni iuris attenuato rispetto a quello necessario per i provvedimenti cautelari assicurativi o anticipatori, e il periculum in mora è insito nella finalità prevalentemente istruttoria della misura e nel pregiudizio difficilmente quantificabile e potenzialmente irreversibile che la violazione del diritto d’autore arreca agli equilibri di mercato.