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Corte d'appello di L'Aquila, 5 Febbraio 2026, n. 4/2026

Liquidazione controllata del sovraindebitato, spossessamento indefettibile e conservazione della partecipazione totalitaria in società

Corte d'appello di L'Aquila, 5 Febbraio 2026, n. 4/2026
Liquidazione controllata del sovraindebitato, spossessamento indefettibile e conservazione della partecipazione totalitaria in società

La liquidazione controllata del sovraindebitato è una procedura concorsuale a carattere esecutivo-satisfattivo e non negoziale, che produce l’indefettibile effetto dello spossessamento del debitore e l’apertura del concorso dei creditori, sicché non può essere aperta su domanda del debitore che intenda sottrarre alla liquidazione l’unico bene del proprio patrimonio e offrire in sua vece ai creditori una somma di denaro da lui predeterminata e una quota di introiti futuri, perché l’obiettivo di definire la crisi con una proposta di soddisfacimento che salvaguardi un bene del debitore e gli procuri la liberazione dai debiti pregressi va perseguito attraverso le procedure di composizione della crisi a base volontaria [domanda di apertura della liquidazione controllata di un ex imprenditore individuale che, per conservare la partecipazione totalitaria in una s.r.l., unico suo bene e fonte di reddito, offre ai creditori la distribuzione di una riserva straordinaria, il rimborso di un proprio finanziamento soci e il 40% degli utili della società per tre anni].

L’art. 268, comma 4, c.c.i.i., escludendo dalla liquidazione controllata talune categorie di beni e crediti, pone soltanto un limite parziale allo spossessamento del debitore e non consente di aprire la procedura escludendone il patrimonio del debitore, perché l’esistenza di uno o più beni da liquidare, anche soltanto futuri come i redditi o i crediti futuri del debitore impossidente, è presupposto necessario dell’apertura, come conferma l’ultimo periodo dell’art. 268, comma 3, c.c.i.i., che prevede l’apertura della procedura quando sia possibile acquisire attivo mediante l’esercizio di azioni giudiziarie.

La partecipazione totalitaria del debitore in una s.r.l. non rientra in alcuna delle categorie di beni e crediti esclusi dalla liquidazione controllata ai sensi dell’art. 268, comma 4, c.c.i.i., neppure in quella degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia.

L’individuazione dei beni non compresi nella liquidazione controllata ai sensi dell’art. 268, comma 4, c.c.i.i. spetta al giudice delegato, con provvedimento successivo all’apertura della procedura e reclamabile ai sensi dell’art. 124 c.c.i.i., e non è rimessa al debitore né può essere compiuta con la sentenza di apertura, il cui contenuto è tassativamente indicato dall’art. 270, comma 2, c.c.i.i., perché in tal modo è salvaguardato il contraddittorio dei creditori, che non partecipano alla fase anteriore all’apertura né al reclamo proposto dal debitore ai sensi dell’art. 51 c.c.i.i.

Il procedimento per l’apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato si svolge davanti al tribunale in composizione collegiale ai sensi dell’art. 40, comma 1, c.c.i.i., perché né la disciplina della liquidazione controllata né le disposizioni da essa richiamate in quanto compatibili dall’art. 270, comma 5, c.c.i.i. prevedono deroghe, fatta eccezione per il procedimento in materia di misure cautelari e protettive di cui all’art. 55 c.c.i.i., sicché è nullo ai sensi dell’art. 50-quater c.p.c. il decreto con cui il tribunale in composizione monocratica decide sulla domanda di apertura.

Il decreto con cui il tribunale nega l’apertura della liquidazione controllata per insussistenza dei presupposti normativi di accesso costituisce decisione di merito reclamabile davanti alla corte d’appello ai sensi dell’art. 51 c.c.i.i., anche quando sia formulato in termini di inammissibilità della domanda, formula che la disciplina della liquidazione controllata non prevede, diversamente da quella delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, nelle quali il reclamo contro il provvedimento monocratico di inammissibilità si propone al tribunale in composizione collegiale.

L’inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale costituisce, ai sensi degli artt. 50-quater e 161, comma 1, c.p.c., autonoma causa di nullità della decisione che si converte in motivo di impugnazione e non comporta la rimessione degli atti al primo giudice quando il giudice dell’impugnazione è anche giudice del merito, perché questi è chiamato a rinnovare la decisione come se fosse nella posizione del giudice di primo grado, sicché la corte d’appello che, in sede di reclamo ai sensi dell’art. 51 c.c.i.i., dichiara la nullità del decreto monocratico di diniego della liquidazione controllata riesamina direttamente la domanda del debitore.

Data Sentenza: 05/02/2026
Carica: Presidente
Giudice: Francesco S. Filocamo
Relatore: Marco Bartoli
Registro: RVG 511 / 2025
Allegato:
Stampa Massima
Data: 25/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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