L’omesso deposito dei bilanci da parte dell’amministratore di s.r.l., pur costituendo una grave inosservanza dei suoi obblighi verso la società, non basta a fondarne la responsabilità ai sensi dell’art. 2476 c.c. verso il creditore sociale rimasto insoddisfatto, perché le conseguenze di tali omissioni gestorie ricadono sul patrimonio della società e non cagionano al creditore un danno diretto [ex amministratore e socio, creditore della s.r.l. in forza di sentenza d’appello rimasta insoddisfatta, che agisce contro l’amministratore unico succedutogli lamentandone l’inerzia gestoria e il mancato deposito dei bilanci per più esercizi].
Il pregiudizio che il creditore sociale subisce per la mancata soddisfazione del proprio credito in conseguenza della cattiva gestione della società attiene all’inadempimento contrattuale della società stessa e non integra il danno risarcibile dall’amministratore verso il terzo, perché tale danno deve derivare in via diretta dalla condotta dell’amministratore e non costituire un mero riflesso del pregiudizio arrecato al patrimonio sociale.
L’allegazione generica, affidata a formule di stile, di una prolungata inerzia gestoria dell’amministratore non assolve l’onere probatorio del creditore che agisce per il risarcimento del danno diretto, specie quando risulta che la società ha continuato a operare in coerenza con l’oggetto sociale, alienando i propri immobili ed estinguendo le ipoteche volontarie che li gravavano.
La responsabilità dell’amministratore verso il creditore sociale va esclusa quando la società, pur inadempiente, non versa in una situazione di criticità economica e patrimoniale imputabile a scelte od omissioni gestorie dell’amministratore e dispone di beni sui quali il creditore può soddisfarsi in via esecutiva.
La responsabilità dell’amministratore di s.r.l. verso il terzo direttamente danneggiato ai sensi dell’art. 2476 c.c., assimilabile a quella prevista dall’art. 2395 c.c. per la s.p.a., ha natura aquiliana, postula un danno immediato e diretto e pone a carico del creditore l’onere di provare la condotta dell’amministratore, il dolo o la colpa e il nesso causale tra la condotta e il danno lamentato.
L’inadempimento della società verso un creditore non implica automaticamente la responsabilità dell’amministratore, ma neppure la esclude quando all’amministratore sia ascrivibile una condotta dolosa o colposa che abbia inciso direttamente su quell’inadempimento, perché in tal caso l’inadempimento della società manifesta anche un illecito proprio dell’amministratore.