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Corte d'appello di Firenze, 12 Gennaio 2026, n. 178/2026

Recesso del socio titolare della licenza di tabaccheria e scioglimento della società di fatto

Corte d'appello di Firenze, 12 Gennaio 2026, n. 178/2026
Recesso del socio titolare della licenza di tabaccheria e scioglimento della società di fatto

Nella società di fatto costituita per la gestione in comune di una rivendita di tabacchi la cui licenza è intestata a uno solo dei soci, la partecipazione di quest’ultimo ha carattere essenziale, perché egli è il solo abilitato a gestire la rivendita e a rappresentarla nei rapporti esterni, e il suo recesso determina ipso iure lo scioglimento dell’intera società per sopravvenuta impossibilità di conseguire l’oggetto sociale ai sensi dell’art. 2272, n. 2, c.c., anziché il solo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio receduto [società di fatto paritetica tra il titolare della licenza di una tabaccheria e un socio privo di licenza, inquadrato all’esterno come associato in partecipazione e poi come lavoratore subordinato; recesso del titolare della licenza, nomina di una sostituta e successiva vendita dell’azienda alla sostituta].

La nomina di un sostituto nella gestione della rivendita di tabacchi ai sensi dell’art. 70 d.P.R. 1074/1958, da parte del titolare della licenza receduto dalla società di fatto, comporta la prosecuzione dell’attività in forma individuale e non l’ingresso del sostituto nella società in luogo del socio uscente, che richiede la manifestazione, anche tacita, della volontà di entrare in società, e la prosecuzione dell’esercizio con produzione di utili dopo il recesso non esclude perciò lo scioglimento della società.

La causa di scioglimento per mancata ricostituzione della pluralità dei soci entro sei mesi, prevista dall’art. 2272, n. 4, c.c., non può essere invocata quando il socio superstite, privo della licenza necessaria all’esercizio dell’impresa sociale, non può proseguire da solo l’attività nelle more e nessun nuovo socio entra nella società, perché in tal caso la società è già sciolta per l’impossibilità sopravvenuta di conseguire l’oggetto sociale.

Quando, sciolta la società di fatto, il socio che dispone dell’unico cespite aziendale lo vende in autonomia trattenendo per sé il corrispettivo senza liquidare la quota dell’altro socio, quest’ultimo ha diritto di ottenere da lui il pagamento della quota, pari alla corrispondente frazione del valore della società, e la differenza tra il prezzo di vendita e il valore stimato in giudizio è irrilevante, perché il prezzo è stato determinato unilateralmente senza tener conto della quota da liquidare.

Ai fini della liquidazione della quota del socio di una società di fatto sciolta per impossibilità sopravvenuta di conseguire l’oggetto sociale, il valore della società può essere determinato in chiave prospettica tenendo conto dell’avviamento, anche se dopo lo scioglimento l’azienda è stata gestita in forma individuale e poi ceduta, quando le parti abbiano compreso l’avviamento nel patrimonio sociale conferito in parti uguali e l’avviamento costituisca la componente preponderante del patrimonio, e la stima, condotta al netto dei debiti sociali esistenti alla data dello scioglimento, può combinare il metodo reddituale con il metodo empirico degli aggi, usato nella prassi per valutare le tabaccherie.

Il principio di conservazione della società, proprio dei contratti plurilaterali con comunione di scopo, comporta che il recesso di uno dei soci di una società di persone, anche se composta da due soli soci, attribuisca al receduto soltanto il diritto alla liquidazione della quota ai sensi dell’art. 2289 c.c. e che lo scioglimento per venir meno della pluralità dei soci si verifichi solo se questa non è ricostituita entro sei mesi, salvo che venga meno la partecipazione di un socio avente carattere essenziale, nel qual caso si scioglie l’intera società secondo la logica degli artt. 1420, 1446, 1459 e 1466 c.c.

L’obbligo di gestione personale della rivendita di generi di monopolio previsto dall’art. 28 l. 1293/1957 non esclude la validità tra le parti della società di fatto costituita per la gestione in comune della tabaccheria, perché la scissione tra il titolare formale della licenza, unico responsabile verso l’Amministrazione, e i soggetti sostanzialmente coinvolti nella gestione è ammessa dall’ordinamento.

Data Sentenza: 12/01/2026
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Anna Primavera
Registro: RG 2469 / 2023
Allegato:
Stampa Massima
Data: 25/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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