La competenza della sezione specializzata in materia di impresa non si estende alle controversie relative ai consorzi, anche con attività esterna, e alle società consortili [nella specie, l’opposizione di un consorziato alla delibera di revoca dello stato di liquidazione di un consorzio volontario di imprenditori agricoli costituito per la conduzione di fondi rustici], perché tali enti hanno uno scopo diverso da quello delle società, consistente nella sola organizzazione comune di determinate fasi delle imprese dei consorziati, che restano autonome ed estranee alla causa del contratto consortile, e non sono ricompresi tra le società indicate dall’art. 3, comma 2, d.lgs. 168/2003.
Non sussiste la competenza della sezione specializzata in materia di impresa nelle controversie relative alle società di persone, salvo che esercitino o siano sottoposte a direzione e coordinamento rispetto a società di capitali o cooperative.
Quando la controversia non rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa, il tribunale dichiara la propria incompetenza per materia e indica come competente, ai sensi dell’art. 19 c.p.c., il tribunale ordinario del luogo in cui ha sede l’ente convenuto [nella specie, il Tribunale di Lamezia Terme].