Il curatore fallimentare non è legittimato a esercitare l’azione di responsabilità ex art. 146 l.fall. nei confronti dell’amministratore giudiziario [nominato nel procedimento di prevenzione antimafia con il quale erano state sequestrate e poi confiscate in via definitiva l’intera partecipazione sociale e l’azienda di una s.r.l.], perché questi non è un organo sociale ma un ausiliario del giudice penale, soggetto alle sue direttive, alla sua vigilanza e all’obbligo di rendiconto, sicché legittimato all’azione nei suoi confronti è soltanto il nuovo amministratore giudiziario.
Il curatore fallimentare non è legittimato a esercitare l’azione di responsabilità ex art. 146 l.fall. nei confronti dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, preposta ex lege all’amministrazione delle partecipazioni sociali e dell’azienda devolute allo Stato a seguito della confisca definitiva [totalitaria].
In caso di sequestro e confisca di prevenzione di tutte le partecipazioni sociali e dell’azienda, le azioni ex artt. 2393 e 2394 c.c. sono azioni concernenti i rapporti relativi ai beni sequestrati ai sensi dell’art. 39 d.lgs. 159/2011, sicché può esercitarle l’amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, anche a tutela dei creditori sociali e anche nei confronti dell’amministratore giudiziario divenuto amministratore della società per delibera assembleare, perché tali azioni sono funzionali a reintegrare il patrimonio sequestrato e i creditori sociali vanno soddisfatti nell’ambito della procedura di prevenzione.
Quando il sequestro di prevenzione riguarda soltanto le partecipazioni sociali, il curatore fallimentare può esercitare l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori volontari in carica prima o durante il sequestro, perché l’organizzazione societaria resta operante e l’assemblea nomina gli amministratori anche sulla base delle indicazioni dell’amministratore giudiziario.
L’azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146 l.fall. compendia in un’unica azione le azioni ex artt. 2393 e 2394 c.c., che restano diverse e indipendenti quanto all’onere della prova, ai limiti del risarcimento e al regime della prescrizione, e la mancata indicazione del titolo nella domanda fa presumere l’esercizio congiunto di entrambe.