Ricerca Sentenze
Corte d'appello di Firenze, 3 Aprile 2025, n. 614/2025

Lavoro gratuito del socio di società in nome collettivo e prova dell’arricchimento senza causa

Corte d'appello di Firenze, 3 Aprile 2025, n. 614/2025
Lavoro gratuito del socio di società in nome collettivo e prova dell’arricchimento senza causa

Nella società in nome collettivo, dotata di propria soggettività e di un fondo comune, il socio che abbia prestato senza corrispettivo attività lavorativa a favore della società e agisca ai sensi dell’art. 2041 c.c. nei confronti dell’altro socio deve allegare e provare il risparmio di costi conseguito dalla società e la misura in cui esso si sia tradotto in maggiori utili, percepiti anche dallo stesso socio prestatore e, per la restante parte, dall’altro socio, perché l’arricchimento senza causa va accertato attraverso la sua incidenza prima sul patrimonio sociale e poi, indirettamente, su quello dei singoli soci [società in nome collettivo con due socie al 50%, entrambe amministratrici; contrapposte domande di indennizzo per arricchimento senza causa relative all’attività lavorativa prestata a favore della società, respinte per difetto di prova].

Ai fini dell’indennizzo ai sensi dell’art. 2041 c.c. richiesto dal socio di società in nome collettivo per l’attività lavorativa non retribuita prestata a favore della società, non è sufficiente la stima del monte ore lavorato e del relativo valore retributivo, perché essa potrebbe servire soltanto a quantificare l’emolumento di un socio lavoratore dipendente, mentre occorre provare i maggiori utili conseguiti dall’altro socio beneficiando del lavoro prestato.

L’azione generale di arricchimento di cui all’art. 2041 c.c. è proponibile in via sussidiaria quando la diversa azione, fondata sul contratto, su una specifica disposizione di legge o su una clausola generale, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, come accade per il socio amministratore di società in nome collettivo che non possa far valere un rapporto di lavoro subordinato con la società per l’attività lavorativa prestata a suo favore.

Nella società in nome collettivo il socio che sia al contempo amministratore, con poteri identici a quelli dell’altro socio, non può essere legato alla società da un rapporto di lavoro subordinato, in difetto di prova di un patto contrario, perché non possono coincidere nello stesso soggetto la qualità di esecutore subordinato della volontà sociale e quella di organo competente a esprimerla.

Quando l’opposizione a decreto ingiuntivo è accolta in parte, con revoca del decreto e condanna del debitore al pagamento di una somma inferiore, la legittima revoca del decreto esclude che il debitore possa essere condannato a rifondere al creditore le spese della fase monitoria, mentre le spese del giudizio di opposizione possono essere compensate in parte e poste per la residua parte a carico del debitore in ragione della reciproca soccombenza.

Data Sentenza: 03/04/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Anna Primavera
Registro: RG 2263 / 2023
Allegato:
Stampa Massima
Data: 25/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

Mostra tutto
logo