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Tribunale di Genova, 30 Giugno 2025

Azioni di gioco ricostruite tramite videogioco e insussistenza della violazione dei diritti audiovisivi sportivi

Tribunale di Genova, 30 Giugno 2025
Azioni di gioco ricostruite tramite videogioco e insussistenza della violazione dei diritti audiovisivi sportivi

I diritti audiovisivi sportivi disciplinati dal d.lgs. 9/2008 hanno ad oggetto le immagini dell’evento e non l’azione di gioco in esse rappresentata, sicché non costituisce riproduzione né elaborazione in grafica animata delle immagini salienti, e non viola i diritti dell’organizzatore della competizione, la ricostruzione delle principali azioni di una partita di calcio eseguita mediante un videogioco da un giocatore esperto che, dopo averle visionate, ne offre una raffigurazione non del tutto sovrapponibile, ancorché idonea a riprenderne gli elementi caratterizzanti, utilizzando le regole e le potenzialità tecniche del software, perché tra l’immagine protetta e la rappresentazione si interpone un’attività che non trasferisce l’azione nel videogioco ma la ricostruisce [filmati realizzati con un videogioco calcistico e pubblicati su più social network, subito dopo la conclusione delle partite o in contemporanea, che ricostruiscono le azioni salienti del campionato professionistico nazionale di calcio; domanda cautelare inibitoria dell’associazione organizzatrice del campionato, contitolare dei diritti audiovisivi].

Le immagini salienti di cui all’art. 2, comma 1, lett. l), d.lgs. 9/2008, che comprendono qualsiasi fotogramma o elaborazione delle azioni di gioco in grafica animata, presuppongono un’attività compiuta su immagini dell’evento fissate dal titolare o comunque nella sua disponibilità, perché il termine elaborazione chiude un elenco di ipotesi (fermi immagine, immagini al rallentatore, instant replay, fotogrammi) che operano tutte sulle immagini e i diritti audiovisivi definiti dalla lett. o) del medesimo articolo hanno ad oggetto la fissazione e la riproduzione delle immagini dell’evento, sicché in mancanza dell’immagine di base non può configurarsi violazione.

La nozione di immagini salienti di cui all’art. 2, comma 1, lett. l), d.lgs. 9/2008 non può essere estesa, ai limiti dell’analogia, fino a ricomprendere ogni modalità di rappresentazione dell’evento sportivo anche non del tutto sovrapponibile alle immagini protette, perché un’interpretazione costituzionalmente orientata impone di considerare che quanto più si espande il contenuto del diritto esclusivo tanto più arretra la libertà di manifestazione del pensiero tutelata dall’art. 21 Cost. e dall’art. 10 CEDU.

Il carattere non sostitutivo, rispetto alle immagini salienti ufficiali, dei video che ricostruiscono le azioni di gioco mediante un videogioco, desumibile dal limite tecnico del software, che consente di controllare soltanto due giocatori alla volta e impedisce una riproduzione perfetta dell’azione, e dalle differenze negli elementi che la circondano, quali il minutaggio, le tifoserie, i cartelloni pubblicitari e l’ambiente dello stadio, conferma che tali video non costituiscono rappresentazione in grafica animata delle immagini oggetto dei diritti audiovisivi sportivi.

La pubblicazione dei video ricostruttivi delle azioni di gioco immediatamente dopo la conclusione delle partite, in anticipo rispetto alla diffusione delle immagini salienti ufficiali da parte dei licenziatari, è irrilevante quando sia esclusa la natura di elaborazione grafica di immagini protette, perché tale circostanza potrebbe soltanto aggravare una violazione dei diritti audiovisivi che sia stata accertata.

L’organizzatore del campionato professionistico, contitolare dei diritti audiovisivi con le società sportive organizzatrici dei singoli eventi ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 9/2008, è pienamente legittimato ad agire senza il concorso di queste quando chieda la tutela di tali diritti in termini generali, perché l’esigenza di una tutela condivisa potrebbe rilevare, al più, rispetto alle singole società sportive che abbiano manifestato la volontà di profittare dell’attività contestata.

Non sussistono i presupposti della tutela cautelare per concorrenza sleale quando, a fronte della diversa natura delle attività dei soggetti coinvolti, manchi qualsiasi analisi dell’identità del mercato di riferimento e qualsiasi indicazione dei danni economici derivanti dalla condotta, non essendo a tal fine sufficiente il numero di contenuti pubblicati e di follower dell’autore della condotta.

Oggetto della tutela apprestata dalla disciplina dei diritti audiovisivi sportivi, collegata alla legge sul diritto d’autore dall’art. 78-quater l. 633/1941, sono le riprese audiovisive dell’evento e non la partita di calcio in sé, che non è opera protetta dal diritto d’autore.

Data Sentenza: 30/06/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Lorenza Calcagno
Registro: RG 2902 / 2025
Allegato:
Stampa Massima
Data: 25/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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