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Tribunale di Catanzaro, 24 Febbraio 2026

Finalità preventiva del controllo giudiziario e rilevanza delle sole irregolarità potenzialmente dannose

Tribunale di Catanzaro, 24 Febbraio 2026
Finalità preventiva del controllo giudiziario e rilevanza delle sole irregolarità potenzialmente dannose

Il controllo giudiziario ex art. 2409 c.c. ha finalità preventiva e riparatoria, e non sanzionatoria, perché mira al riassetto amministrativo e contabile della società, sicché possono esservi denunciate soltanto gravi irregolarità degli amministratori ancora in atto e potenzialmente dannose per il patrimonio sociale o per l’attività sociale, di cui è sufficiente il fondato sospetto, e non censure di merito sull’opportunità o sulla convenienza delle scelte gestorie, mentre restano irrilevanti le irregolarità i cui effetti siano venuti meno o che abbiano esaurito i loro effetti, per le quali residua soltanto il rimedio risarcitorio.

Non costituisce grave irregolarità la mancata predisposizione di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati quando l’amministratore documenti [in una s.r.l. di ristorazione a matrice familiare] una struttura organizzativa articolata in aree funzionali, flussi informativi quotidiani sugli incassi e sull’andamento delle vendite, controlli mensili di magazzino e di gestione e un piano industriale che preveda il ritorno alla redditività [mediante la dismissione di asset non strategici e lo sviluppo del franchising].

Non può essere dedotta come grave irregolarità la non corretta tenuta delle scritture contabili riflessa in bilanci regolarmente approvati e depositati, perché, in difetto di tempestiva impugnazione della delibera di approvazione e salvo i casi di nullità assoluta, la correttezza dei dati contabili si ritiene consolidata.

Non costituisce grave irregolarità l’utilizzo di un marchio non registrato [della società] da parte di altra società [riconducibile alla famiglia dell’amministratore e operante nel medesimo settore] che verosimilmente avvenga nei limiti del preuso ai sensi dell’art. 2571 c.c.

Spese personali di modesto importo [un biglietto ferroviario e una prenotazione alberghiera per familiari dell’amministratore] poste a carico della società non costituiscono gravi irregolarità né indici di una gestione irregolare.

La liquidazione del compenso del curatore speciale nominato alla società ai sensi dell’art. 78 c.p.c. non compete al giudice del procedimento, perché il curatore speciale non è un ausiliario del giudice e non si applica l’art. 52 disp. att. c.p.c., sicché il compenso riguarda i rapporti interni tra il curatore e la società.

Data Sentenza: 24/02/2026
Carica: Presidente
Giudice: Adele Ferraro
Relatore: Song Damiani
Registro: RVG 968 / 2025
Allegato:
Stampa Massima
Data: 25/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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