Risponde verso i creditori sociali ai sensi degli artt. 146 l.fall. e 2394 c.c., in solido con la società beneficiaria, l’amministratore che emetta una nota di credito stornando i corrispettivi di prestazioni già integralmente eseguite in un contratto ad esecuzione continuata o periodica [di abbinamento pubblicitario tra una società calcistica e una società sponsor amministrata dal precedente presidente della prima], perché la risoluzione del contratto, in assenza di inadempimento della controparte, non si estende alle prestazioni già eseguite ai sensi dell’art. 1458 c.c.
Il curatore è legittimato ai sensi degli artt. 146 l.fall. e 2394 c.c. ad agire in responsabilità, al fine di reintegrare il patrimonio sociale a beneficio dei creditori, non solo contro amministratori e sindaci ma anche contro terzi, incluse società, che abbiano concorso a cagionare il danno.
Quando il curatore esercita congiuntamente le azioni ex artt. 2393 e 2394 c.c., la prescrizione quinquennale va valutata in riferimento al dies a quo di ciascuna azione, sicché l’azione sociale si prescrive in cinque anni dalla cessazione dalla carica, mentre per l’azione dei creditori sociali opera una presunzione iuris tantum di coincidenza del dies a quo con la dichiarazione di fallimento, che non è vinta dal solo mancato deposito dei bilanci e delle dichiarazioni IVA quando la società abbia continuato a operare, perché il mancato deposito non equivale di per sé a oggettiva percepibilità dell’insufficienza patrimoniale.
Il conflitto di interessi dell’amministratore che stipula un contratto in rappresentanza di entrambe le società contraenti non discende dalla mera coincidenza soggettiva dei ruoli, ma va accertato in concreto sulla base di una relazione antagonistica di incompatibilità tra gli interessi della società e quelli dell’amministratore, e la responsabilità richiede comunque la prova del danno e del nesso causale [esclusa per la stipula di un contratto di sponsorizzazione dal quale la società avrebbe tratto soltanto ricavi].
Sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno [pari ai corrispettivi stornati con la nota di credito] non spettano gli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002, perché non si tratta di corrispettivo contrattuale, né la rivalutazione e gli interessi compensativi in difetto di specifica domanda e allegazione.
L’eccezione riconvenzionale di compensazione, che mira soltanto a paralizzare la domanda attrice, non può essere accolta quando il controcredito è contestato e non è certo, liquido ed esigibile.