Il titolare di una privativa per nuova varietà vegetale [uva apirene «Sugraone»] che agisce per contraffazione sulla base dell’analisi genetica di un campione [di uva acquistata in un punto vendita della grande distribuzione] deve provare l’esatta corrispondenza tra il campione acquistato e quello analizzato, sicché l’esito dell’analisi è irrilevante quando il campione sia rimasto nell’unilaterale disponibilità del suo incaricato [per tredici giorni] senza documentazione delle operazioni compiute e delle cautele adottate per evitarne la sostituzione.
L’onere di provare l’identità tra il campione acquistato e quello analizzato non costituisce prova di un fatto negativo, ma prova del fatto costitutivo della pretesa, consistente nella condotta illecita attribuita ai convenuti.
Il giudice d’appello può dichiarare inammissibile l’impugnazione ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c. soltanto prima di procedere alla trattazione ai sensi dell’art. 350 c.p.c., sicché, superata tale udienza, la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce il merito.