Le domande proposte nei confronti di una banca sottoposta nel corso del giudizio a liquidazione coatta amministrativa restano procedibili se non sono idonee a incidere sulla formazione dello stato passivo, perché l’art. 83, comma 3, t.u.b. va interpretato conformemente all’art. 52 l.fall., nel senso che divengono improcedibili soltanto le pretese creditorie o restitutorie, e non le domande di accertamento della nullità o di annullamento dei contratti né quelle di accertamento negativo del debito [del cliente verso la banca derivante da mutui in parte destinati all’acquisto di azioni della stessa banca].
Il divieto di assistenza finanziaria per l’acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie previsto dall’art. 2358 c.c. si applica anche alle società cooperative e alle banche popolari, in forza del richiamo dell’art. 2519, comma 1, c.c., e, in difetto delle condizioni previste dai commi successivi al primo, comporta ai sensi dell’art. 1418, comma 1, c.c. la nullità del finanziamento e, in forza del collegamento negoziale, delle collegate operazioni di acquisto delle azioni della banca finanziante, nullità che non è sanata dalla successiva iscrizione di riserve disponibili.
Dichiarata la nullità dell’operazione collegata di finanziamento e di acquisto di azioni della banca finanziante, il finanziamento deve considerarsi mai utilizzato, sicché non sorge un’obbligazione restitutoria del cliente e le azioni restano nella titolarità della banca, e l’elisione delle reciproche obbligazioni non costituisce compensazione in senso tecnico.
La prova testimoniale sul contenuto delle trattative e sul comportamento della banca, diretta a dimostrare il collegamento negoziale tra mutuo e acquisto di azioni, non è soggetta al limite dell’art. 2722 c.c., perché non riguarda patti aggiunti o contrari al contenuto dei contratti, e il collegamento è confermato dalla contestualità dei negozi e dal regolamento del prezzo delle azioni dopo l’erogazione del finanziamento.
La sentenza che si limita a dichiarare improcedibili alcune domande, anche se dispone impropriamente la separazione delle stesse, non è definitiva e può essere impugnata con riserva d’appello ai sensi dell’art. 340 c.p.c.
Ai sensi dell’art. 38 c.p.c. non può essere esaminata la questione della competenza per materia della sezione specializzata in materia di impresa non eccepita né rilevata tempestivamente, e la competenza così radicata non è rimessa in discussione dalla successiva eccezione fondata sull’attrazione delle azioni derivanti dalla liquidazione coatta amministrativa al tribunale del luogo in cui la banca ha sede.
L’azione di accertamento della nullità è imprescrittibile, sicché è irrilevante che il cliente abbia contestato la validità dei contratti [di acquisto di azioni della banca] soltanto dopo la perdita di valore dei titoli.