Contrasta con l’art. 2402 c.c., che impone la predeterminazione del compenso dei sindaci all’atto della nomina per l’intero periodo di durata dell’ufficio e ne esige l’invariabilità in corso di carica, la decisione della società di corrispondere al presidente del collegio sindacale un compenso inferiore a quello stabilito, conformandosi a una deliberazione dell’ente pubblico socio, adottata dopo la nomina, che pretende di interpretare il compenso «onnicomprensivo» già definito come comprensivo di IVA, contributo previdenziale e oneri vari [società per azioni interamente partecipata dalla regione; delibera interpretativa della giunta regionale successiva alla nomina del presidente del collegio sindacale; opposizione al decreto ingiuntivo per le differenze di compenso respinta].
La previsione che il compenso annuo dei componenti del collegio sindacale è «onnicomprensivo», accompagnata dalla precisazione che non saranno attribuiti ulteriori compensi per prestazioni accessorie all’incarico, si riferisce al solo compenso e non consente di far rientrare nella somma stabilita l’IVA e il contributo alla cassa di previdenza, perché si tratta di imposte e contributi estranei per definizione alla nozione di compenso; il compenso così determinato si intende pertanto al netto di tali oneri.
Poiché ai sensi dell’art. 2400 c.c. la cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito, le mensilità maturate dopo la scadenza del triennio e fino alla nomina dei nuovi componenti devono essere retribuite, perché in tale periodo il collegio uscente resta pienamente operativo, con i conseguenti diritti, obblighi e responsabilità dei suoi componenti.
Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia sul compenso spettante al sindaco di una società a partecipazione pubblica, anche quando la decisione contestata della società sia il riflesso di una deliberazione dell’ente pubblico socio, perché la società non muta la propria natura di soggetto privato per il fatto che un ente pubblico ne possieda in tutto o in parte il capitale e le determinazioni dell’ente in materia di compenso di amministratori e sindaci rilevano esclusivamente sul piano privatistico del rapporto societario, quali atti assunti uti socius e non iure imperii.
Il sindaco che agisce per il pagamento del compenso deve provare soltanto la fonte del proprio diritto, costituita dall’aver ricoperto la carica, e allegare l’inadempimento della società, sulla quale grava l’onere di provare il fatto estintivo costituito dall’adempimento, sicché sono inconferenti le contestazioni fondate sulla mancata documentazione delle concrete attività svolte nel corso del mandato.