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Corte d'appello di Genova, 10 Gennaio 2024, n. 23/2024

Socio uscente obbligato ai debiti fiscali sociali, contratto a favore della società e clausola compromissoria

Corte d'appello di Genova, 10 Gennaio 2024, n. 23/2024
Socio uscente obbligato ai debiti fiscali sociali, contratto a favore della società e clausola compromissoria

La clausola compromissoria statutaria che devolve ad arbitri le controversie insorte tra i soci in quanto tali e tra questi e la società non comprende la controversia avente ad oggetto l’adempimento dell’obbligazione che il socio uscente ha assunto personalmente, con l’accordo di cessione della propria partecipazione, di sostenere a favore della società una quota dei debiti fiscali di quest’ultima, perché tale pretesa si fonda sul contratto di cessione e non sul rapporto sociale, che rileva soltanto come antecedente storico [cessione relativamente simulata della partecipazione del socio accomandatario di s.a.s., con controdichiarazione che pone a carico del cedente la metà degli oneri fiscali sociali di competenza fino a una certa data; pagamento richiesto dalla società, dal cessionario e dalla nuova socia accomandataria].

La pattuizione con cui il socio cedente di una società di persone si obbliga verso il cessionario a sostenere una quota dei debiti fiscali gravanti sulla società integra un contratto a favore di terzo, sicché la società, estranea alla cessione, è legittimata ad agire per l’adempimento e, chiedendo la condanna del cedente al pagamento, dichiara implicitamente di voler profittare della stipulazione, subentrando nella posizione dello stipulante quanto ai presupposti e ai requisiti del proprio diritto alla prestazione; il socio accomandatario, illimitatamente responsabile per i debiti sociali, ha a sua volta interesse a partecipare al giudizio, quantomeno a sostegno della società.

Il diritto all’adempimento dell’obbligazione con cui il socio cedente, nell’accordo di cessione della partecipazione, si fa personalmente carico di una quota dei debiti fiscali della società è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale dell’art. 2946 c.c., e non a quella quinquennale dell’art. 2949 c.c., perché deriva dall’accordo di cessione e non dal rapporto sociale; in mancanza di un termine per l’adempimento opera la regola dell’immediata esigibilità dell’art. 1183 c.c., sicché la prescrizione decorre dalla stipulazione dell’accordo anche per i debiti portati da cartelle notificate alla società in epoca anteriore, perché prima di tale momento il diritto verso il cedente non esisteva.

Il prezzo della cessione di una partecipazione in società di persone convenuto mediante la ripartizione tra cedente e cessionario degli oneri fiscali della società aventi competenza fino a una data determinata, specificati per tipologia, è determinato per relationem, perché il riferimento individua con chiarezza tributi già maturati alla data dell’accordo, che il cedente, fino ad allora socio accomandatario, era in grado di individuare in base alla normativa fiscale vigente e avrebbe dovuto già avere assolto, tanto più quando parte delle relative cartelle era già stata notificata alla società; è irrilevante che all’accordo non siano allegati bilanci o situazioni contabili.

Quando la controdichiarazione relativa a una cessione di quote relativamente simulata individua il prezzo reale nell’accollo, da parte del cessionario, della metà degli oneri fiscali sociali maturati fino a una certa data e pone l’altra metà a carico esclusivo del cedente, l’obbligazione del cedente ha ad oggetto la metà dell’intero ammontare di tali oneri, comprensivi di sanzioni e interessi, e non è contenuta entro la metà del prezzo indicato nell’atto simulato, che la controdichiarazione neppure richiama.

L’obbligazione del socio cedente di sostenere una quota dei debiti fiscali sociali già sorti, assunta nell’accordo di cessione a favore della società, non è subordinata al previo pagamento dei tributi da parte della società o degli altri soci e consiste nel mettere a disposizione della società, subito dopo la stipulazione, la provvista necessaria al pagamento della quota a suo carico, sicché la mancata prova del pagamento all’Erario non lo esonera e il cedente risponde pro quota anche delle sanzioni, degli interessi di mora e dei compensi di riscossione maturati per il mancato tempestivo pagamento.

Il socio cedente obbligato a sostenere una quota dei debiti fiscali sociali che contesti la scelta della società di pagare, anziché opporsi all’intimazione di pagamento, deve specificare le ragioni per le quali l’opposizione avrebbe dovuto essere proposta, perché altrimenti la contestazione è generica e priva di rilievo.

L’assegnazione della causa, in corso di giudizio, alla sezione del tribunale competente per il contenzioso societario, disposta con ordinanza del giudice istruttore e decreto del presidente, costituisce una mera ripartizione degli affari interni all’ufficio che, quand’anche inesatta, non incide sulla competenza del giudice adito ed è priva di rilievo ai fini dell’eccezione fondata sulla clausola compromissoria.

Nel giudizio d’appello sono ammissibili i documenti formatisi dopo l’udienza nella quale la sentenza di primo grado è stata pronunciata ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c., mentre quelli formatisi in precedenza costituiscono produzioni nuove inammissibili ai sensi dell’art. 345 c.p.c.; questi ultimi possono tuttavia essere presi in esame quando attestano una riduzione del credito ammessa dalla stessa parte che li produce e sono quindi favorevoli alla controparte.

Nel giudizio d’appello non possono essere riconosciuti gli interessi legali sul debito di valuta non attribuiti dalla sentenza di primo grado quando il creditore non ha proposto appello incidentale, neppure implicito, e si è limitato a chiedere la conferma della sentenza impugnata.

In caso di riforma parziale della sentenza di primo grado il giudice d’appello deve provvedere a una nuova regolazione delle spese di entrambi i gradi, valutando l’esito complessivo della lite, sicché il motivo di gravame relativo alle spese resta assorbito; la riduzione della condanna giustifica una compensazione soltanto parziale delle spese quando il creditore avrebbe potuto ridimensionare la propria pretesa già prima dell’introduzione del giudizio o nel corso del primo grado.

Data Sentenza: 10/01/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Enrica Drago
Registro: RG 978 / 2019
Allegato:
Stampa Massima
Data: 30/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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