Il curatore dell’edizione italiana di un’opera letteraria straniera, che abbia organizzato, armonizzato e indirizzato filologicamente il lavoro di traduzione svolto da altri, non è autore né coautore della traduzione quale elaborazione creativa ai sensi degli artt. 4 e 7 l.d.a. e non è quindi titolare del diritto morale all’integrità dell’opera previsto dall’art. 20 l.d.a., perché la paternità dell’opera si acquista soltanto a titolo originario con l’atto creativo e la componente morale del diritto d’autore, inalienabile ai sensi dell’art. 22 l.d.a., non può essere trasferita dai traduttori al curatore per atto inter vivos [contratto di edizione in traduzione tra editore e curatrice della versione italiana di un’opera ungherese; pubblicazione di una versione finale ulteriormente modificata dall’editore senza sottoporre la bozza alla curatrice].
La clausola del contratto di edizione che riserva al curatore della traduzione la facoltà di partecipare alla revisione e di approvare le modifiche del testo destinato alla stampa non gli attribuisce prerogative autoriali opponibili erga omnes, perché soltanto l’apporto creativo alla realizzazione di un’opera dell’ingegno conferisce le prerogative dell’autore, mentre il riconoscimento pattizio di determinate facoltà costituisce al più un diritto relativo, tutelabile esclusivamente inter partes con i rimedi posti a presidio delle obbligazioni contrattuali; né opera la presunzione di paternità di cui all’art. 8 l.d.a. a favore di chi nell’opera pubblicata sia indicato come curatore e non come autore.
L’attività di curatela di una traduzione, consistente nella revisione, rilettura e correzione del testo tradotto e dei paratesti in vista della leggibilità, dell’armonizzazione e della fedeltà all’originale, non costituisce di per sé un’opera dell’ingegno autonoma né un’elaborazione creativa della traduzione ai sensi dell’art. 4 l.d.a., perché si risolve in un’attività intellettuale di correzione e revisione che serve a conformare un’opera già compiuta e non nell’espressione di un’idea in una forma esteriore compiuta e percepibile; per riconoscere al curatore prerogative autoriali occorre allegare e provare il quid pluris creativo del suo apporto rispetto alla traduzione su cui la curatela si innesta, e non rispetto all’opera originaria, e a tal fine non basta la traduzione di un numero ridotto di note a piè di pagina, salvo il caso della curatela di opere collettive di cui all’art. 3 l.d.a.
Il curatore che non sia autore della traduzione non può dolersi, sul piano della tutela autoriale, delle alterazioni apportate dall’editore al significato della traduzione o della mancata fedeltà al testo originario, perché tale tutela spetta soltanto ai traduttori, quali autori dell’opera derivata, ed eventualmente all’autore dell’opera originaria, sicché è superflua la consulenza tecnica diretta ad accertare lo stravolgimento del testo da lui licenziato.
L’editore che ha acquisito i diritti di utilizzazione economica di un’opera può obbligarsi a seguire un determinato iter di revisione e correzione che preveda la partecipazione di un soggetto diverso dall’autore e la previa consultazione obbligatoria del suo parere, ma è nulla per contrasto con norme imperative la pattuizione che attribuisca a tale terzo il diritto esclusivo di dire l’ultima parola sul testo da pubblicare, perché essa esautorerebbe l’autore del diritto morale all’integrità dell’opera previsto dall’art. 20 l.d.a. e del diritto di correggere le bozze di stampa previsto dall’art. 125, comma 2, l.d.a., che sono indelegabili, indisponibili e inalienabili.
La clausola del contratto di edizione che obbliga l’editore a sottoporre al curatore le bozze di stampa modificate dopo la revisione concordata e riconosce al curatore il diritto di proporre ulteriori modifiche entro un termine, con silenzio-assenso in caso di inerzia, configura un parere obbligatorio ma non vincolante e non obbliga l’editore a pubblicare il testo recependo le modifiche proposte, perché le norme della legge sul diritto d’autore che vincolano l’editore alla pubblicazione dell’opera in conformità all’originale e alle correzioni assentite regolano il rapporto con l’autore e non possono essere estese per analogia al rapporto tra editore e curatore, per il quale non ricorre la medesima ratio di tutela del diritto morale.
Quando l’editore viola l’obbligo contrattuale, di natura procedimentale, di sottoporre al curatore le bozze di stampa ulteriormente modificate, l’evento lesivo consiste nella perdita della chance di ottenere una pubblicazione conforme alla versione assentita dal curatore, e il risarcimento in forma specifica ai sensi dell’art. 2058 c.c. può consistere nel ritiro dal commercio e nella distruzione delle copie pubblicate, con la regressione del procedimento editoriale al momento immediatamente anteriore all’inadempimento, quando tale rimedio sia agevole e non eccessivamente oneroso per l’editore, mentre va respinta la domanda di adempimento diretta a ottenere la pubblicazione di un testo conforme alle indicazioni del curatore.
L’art. 85-quater l.d.a., che riconosce al curatore dell’edizione critica e scientifica di opere di pubblico dominio il diritto all’indicazione del nome, non si applica alla curatela della traduzione di un’opera non caduta in pubblico dominio e, anche ove applicato in via analogica, non attribuisce al curatore prerogative autoriali, perché la norma distingue il diritto morale dell’autore, i diritti economici di chi pubblica l’edizione e il solo diritto del curatore all’indicazione del nome, mentre la più ampia tutela autoriale presuppone la prova che l’edizione abbia il carattere di opera derivata dotata di creatività e di autonomo significato espressivo e che il curatore ne sia autore.
Rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa, ai sensi dell’art. 3, comma 3, d.lgs. 168/2003, la domanda di adempimento del contratto di edizione proposta insieme alla domanda di risarcimento del danno da lesione del diritto morale d’autore, perché tra le due domande sussiste una connessione qualificata per identità del bene della vita perseguito e, almeno in parte, del fatto costitutivo, rappresentato dalla medesima condotta dell’editore che ha pubblicato una versione dell’opera non approvata; la competenza si determina in base alla prospettazione della domanda, purché i fatti costitutivi siano allegati in modo sufficientemente specifico da escludere che essa sia stata proposta al solo fine di radicare la causa davanti a un giudice altrimenti incompetente.
È lecita e meritevole di tutela la clausola del contratto di edizione con cui l’editore si obbliga verso il curatore a menzionare determinati soggetti nei ringraziamenti, perché ha causa autonoma rispetto alla cessione dei diritti sulla traduzione e non lede alcuna prerogativa morale indisponibile dell’autore, e il suo inadempimento giustifica la condanna dell’editore a inserire la menzione nell’eventuale nuova pubblicazione.
Non risponde dell’inadempimento l’editore obbligato a consegnare al curatore copie omaggio dell’opera pubblicata che ne abbia offerto l’invio chiedendo l’indicazione del recapito, quando il curatore, in violazione del dovere di cooperazione all’adempimento secondo buona fede previsto dagli artt. 1175 e 1375 c.c., non abbia dato seguito all’offerta, perché l’editore non è tenuto a eseguire la consegna presso un qualsiasi recapito del creditore, che non garantirebbe un adempimento corretto e diligente.
Costituisce mutatio libelli inammissibile la deduzione per la prima volta nella prima memoria istruttoria della lesione del diritto al nome e all’immagine, ai sensi degli artt. 10 c.c. e 96 l.d.a., a sostegno della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale originariamente fondata sulla lesione del diritto morale d’autore, perché introduce in via aggiuntiva, e non alternativa o subordinata, un danno-evento diverso e un nuovo tema di indagine, la cui deduzione non è resa necessaria dalle difese dell’altra parte; per le stesse ragioni è inammissibile la domanda di pubblicazione della sentenza proposta per la prima volta nella medesima memoria, trattandosi di domanda nuova aggiuntiva già proponibile sulla base dell’originaria prospettazione.
In caso di accoglimento soltanto parziale delle domande, la scelta tra compensazione integrale e parziale delle spese ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c. va compiuta secondo il principio di causalità, e il giudice può ritenere superflue, ai sensi dell’art. 92, comma 1, c.p.c., le spese successive alle fasi introduttiva e di studio quando la parte che ha promosso il giudizio, dopo avere atteso a lungo prima di contestare la violazione, abbia opposto un rifiuto di totale chiusura alla proposta conciliativa formulata dall’altra parte fin dalla notificazione della citazione e mirante a un assetto pressoché equivalente a quello riconosciuto dalla sentenza.
La tutela del diritto d’autore presuppone un atto creativo, anche minimo, che rifletta la personalità dell’autore e si esprima in una forma esteriore compiuta, determinata e percepibile, perché la legge protegge la forma espressiva e non le idee, le informazioni o i contenuti, sicché non attribuiscono prerogative autoriali né l’avere ideato e promosso il progetto editoriale da cui è nata l’opera altrui né il possesso delle competenze necessarie per realizzarla, in mancanza del concreto compimento dell’atto creativo.
Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto morale d’autore o dall’inadempimento contrattuale non è in re ipsa ma deve essere allegato e provato, anche per presunzioni, come danno-conseguenza superiore alla soglia di normale tollerabilità, e non può essere desunto da vicende personali concomitanti che costituiscono autonome fonti di sofferenza; la liquidazione equitativa presuppone la prova dell’esistenza del danno e non può supplire all’inerzia probatoria del danneggiato, e anche il danno all’immagine e alla reputazione è un danno-conseguenza che deve essere allegato e provato.
L’eccezione con cui si contesta non la corrispondenza tra il soggetto che agisce e il soggetto affermato titolare del diritto nella domanda, ma l’effettiva titolarità del diritto d’autore vantato, va riqualificata come eccezione di merito di difetto di titolarità del rapporto sostanziale e non come eccezione di difetto di legittimazione attiva.