Risponde verso il creditore sociale ai sensi dell’art. 2476, comma 6, c.c. l’amministratore di s.r.l. che, a fronte di una perdita superiore a un terzo del capitale, non la riduce entro tale limite e, pur sollecitato dall’assemblea a porre la società in liquidazione, prosegue l’attività per quasi un altro esercizio raddoppiando le perdite, perché tale ritardo non è ininfluente sul patrimonio sociale, e il danno si commisura alle somme che, senza la perdita ulteriore e con la dovuta reintegrazione, sarebbero state disponibili per soddisfare il creditore rimasto l’unico non pagato [s.r.l. con capitale di 10.000 euro e perdita di 6.200,78 euro nell’esercizio 2014, posta in liquidazione solo nel dicembre 2015 nonostante l’invito assembleare dell’aprile 2015, con ulteriore perdita di 6.689,22 euro nel 2015 e fornitore creditore di circa 31.766 euro rimasto l’unico insoddisfatto, al quale l’amministratore è condannato a pagare 14.000 euro, comprensivi dei 7.000 euro di finanziamento soci rimborsati a sé stesso].
Il danno risarcibile al creditore sociale per il rimborso che l’amministratore, quale socio finanziatore, abbia disposto in proprio favore prima di estinguere i debiti verso gli altri creditori della società in crisi di liquidità si commisura all’importo effettivamente restituito risultante dalle scritture contabili e dagli estratti conto acquisiti con ordine di esibizione ai sensi dell’art. 210 c.p.c., e non a un diverso importo desunto dall’interrogatorio formale in cui l’amministratore abbia ammesso il rimborso senza indicarne l’entità.
L’aggravamento delle perdite dovuto al ritardo nella messa in liquidazione della s.r.l. non rende di per sé indebiti, ai fini della responsabilità dell’amministratore verso il creditore rimasto insoddisfatto, i pagamenti eseguiti in favore di altri creditori sociali per lo più prima dell’assemblea che ha deliberato lo scioglimento, quando il dedotto conflitto di interessi fra la società e il creditore pagato non sia stato oggetto di accertamento nel giudizio.
La circostanza sopravvenuta alla sentenza di primo grado, quale la pubblicazione del bilancio finale di liquidazione che evidenzi un attivo non destinato al creditore sociale, deve essere dedotta con l’atto di appello e non può essere considerata quando sia allegata soltanto in comparsa conclusionale o nella comparsa di costituzione nel diverso giudizio di impugnazione promosso dall’amministratore, senza proposizione di appello incidentale.
Gli interessi compensativi sul risarcimento dovuto dall’amministratore al creditore sociale si liquidano in via equitativa sulla somma via via rivalutata, con il metodo a scalare, dalla data dell’inadempimento alla pubblicazione della sentenza, assumendo come parametro il rendimento medio annuo nel periodo delle forme di piccolo risparmio, quali i titoli di Stato.