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Tribunale di Milano, 3 Gennaio 2013

Sopravvenuta carenza d’interesse di Consob ad impugnare la delibera di approvazione del bilancio

Tribunale di Milano, 3 Gennaio 2013
Sopravvenuta carenza d’interesse di Consob ad impugnare la delibera di approvazione del bilancio

La dichiarazione di fallimento della società convenuta e l’intervenuto delisting della medesima sono cause, alternative e sufficienti, della sopravvenuta carenza d’interesse, in capo a Consob, ad impugnare la delibera di approvazione del bilancio della società suddetta e determinano, di conseguenza, la cessazione della materia del contendere. La prima inerisce alla mancanza di un interesse concreto e attuale (art. 100 cpc), nella cui sfera di significato non può essere ricompreso l’interesse ad una pronuncia di mero valore paradigmatico “pro futuro” che non spieghi, cioè, effetti concreti, diretti e attuali sul caso di specie. La seconda attiene, invece, all’ambito soggettivo di legittimazione di Consob il quale, ex art. 157 Tuf, è limitato alle sole società quotate.

Data Sentenza: 03/01/2013
Registro: RG 5771 / 2009
Allegato:
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Data: 08/04/2013
Massima a cura di: Carlo
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