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Tribunale di Milano, 25 Agosto 2012

Clausola arbitrale e impugnazione di bilancio

Tribunale di Milano, 25 Agosto 2012
Clausola arbitrale e impugnazione di bilancio

È esclusa la deroga alla giurisdizione ordinaria a favore della competenza arbitrale laddove il giudizio verta sulla violazione di norme imperative poste a tutela della generalità dei terzi e come tali da ritenersi senz’altro estranee alla sfera di disponibilità delle parti cui l’art. 34 d.lgs. 5/03 condiziona la legittimità della previsione di clausole compromissorie.

Deve reputarsi esistente una delibera di assemblea di approvazione del bilancio, che sia stata effettivamente celebrata e si sia conclusa con la proclamazione di un risultato e della quale sia stato redatto verbale, ancorché tale verbale sia privo della sottoscrizione del presidente e del segretario e non sia stato mai depositato al Registro delle Imprese. Qualora tale delibera non sia stata revocata e sia dunque suscettibile di sanatoria, sussiste un interesse del socio impugnante alla declaratoria di nullità.

Data Sentenza: 25/08/2012
Registro: RG 64957 / 2010
Allegato:
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Data: 06/05/2013
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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