È esclusa la deroga alla giurisdizione ordinaria a favore della competenza arbitrale laddove il giudizio verta sulla violazione di norme imperative poste a tutela della generalità dei terzi e come tali da ritenersi senz’altro estranee alla sfera di disponibilità delle parti cui l’art. 34 d.lgs. 5/03 condiziona la legittimità della previsione di clausole compromissorie.
Deve reputarsi esistente una delibera di assemblea di approvazione del bilancio, che sia stata effettivamente celebrata e si sia conclusa con la proclamazione di un risultato e della quale sia stato redatto verbale, ancorché tale verbale sia privo della sottoscrizione del presidente e del segretario e non sia stato mai depositato al Registro delle Imprese. Qualora tale delibera non sia stata revocata e sia dunque suscettibile di sanatoria, sussiste un interesse del socio impugnante alla declaratoria di nullità.