Il mero disaccordo in merito alla gestione della società non può costituire giusta causa di recesso del socio ai sensi dell’art. 2285 c.c.; tale può essere solo un comportamento che rende impossibile il proseguimento, quale l’appropriazione dei beni sociali, la mancanza delle scritture contabili, il mancato rendiconto, lo stato di insolvenza di uno dei soci.