I limiti al potere di rappresentanza degli amministratori di srl sono opponibili al terzo solo qualora chi voglia far valere tale vizio provi che il terzo abbia agito intenzionalmente a danno della società (nella specie il Tribunale non ha ritenuto integrata la prova del danno della società per il solo fatto che la banca finanziatrice, con la quale la società aveva stipulato il contratto asseritamente inefficace, avesse un interesse proprio alla conclusione del contratto stesso).