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Tribunale di Milano, 11 Ottobre 2013

Sui presupposti della responsabilità dell’amministratore per omesso accertamento di una causa di scioglimento

Tribunale di Milano, 11 Ottobre 2013
Sui presupposti della responsabilità dell’amministratore per omesso accertamento di una causa di scioglimento

Va esclusa la possibilità di attribuire alla violazione dell’obbligo “formale” di messa in liquidazione della società una qualsiasi automatica incidenza negativa sul patrimonio sociale, tale da fondare la responsabilità dell’amministratore ai sensi dell’art. 2485, 1° comma, cod. civ.

L’art. 2485, 1° comma, cod civ., nella parte in cui prevede che l’amministratore che non provvede agli adempimenti dovuti in materia di messa in liquidazione è chiamato a rispondere “per i danni subiti dalla società”, fa riferimento a danni che siano “in fatto” riconducibili alla omissione della condotta doverosa, secondo ordinario e imprescindibile nesso di causalità, con conseguenti oneri di allegazione  e di prova indiscutibilmente a carico di chi agisca in giudizio.

 

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 11/10/2013
Registro: RG 74035 / 2011
Allegato:
Stampa Massima
Data: 13/11/2013
Massima a cura di: Guido Bortoluzzi
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