Non è invalida la delibera con cui l’assemblea nomina i componenti del consiglio di amministrazione assunta con il voto dei soci proposti per detta carica, perché non sussiste, al riguardo, alcun divieto normativo e detto modus operandi costituisce diretta conseguenza della previsione statutaria della attribuzione, in linea di principio, della carica in parola a soci della società.
Deve ritenersi integrata la giusta causa per la revoca del consiglio di amministrazione quando quest’ultimo non è più in grado di svolgere il proprio ruolo, attesi gli insanabili contrasti tra i propri membri.