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Tribunale di Torino, 15 Ottobre 2013

Il regime delle trascrizioni dei marchi e la tutela del primo acquirente mediante azione revocatoria.

Tribunale di Torino, 15 Ottobre 2013
Il regime delle trascrizioni dei marchi e la tutela del primo acquirente mediante azione revocatoria.

Il regime di trascrizione previsto per le privative industriali è modellato sul sistema delle trascrizioni immobiliari ex art. 2643 ss. c.c.; pertanto la prescritta formalità non costituisce elemento della fattispecie acquisitiva del diritto e non ha influenza sulla sostanza e validità dell’atto di disposizione del diritto di proprietà industriale, ma svolge una funzione di pubblicità dichiarativa, dirimendo i conflitti tra più pretendenti dello stesso diritto. Nel conflitto tra più acquirenti dello stesso diritto di proprietà industriale dal medesimo titolare, dunque, è preferito chi ha trascritto per primo il suo titolo di acquisto, non rilevando lo stato di buona o di mala fede dell’acquirente, primo trascrivente.

Il limite prescritto dall’art. 19, comma 2, c.p.i. alla registrazione del marchio d’impresa da parte di chi abbia fatto domanda in mala fede, concerne l’acquisizione del marchio ab origine e non trova applicazione in caso di trasferimento del diritto già in essere.

Al fine di tutelare il credito del primo acquirente del diritto di marchio, sorto in seguito alla trascrizione della seconda cessione, può essere richiesta la dichiarazione dell’inefficacia ex art. 2901 c.c. della seconda alienazione, per mantenere nel patrimonio del cedente i beni alienati e poter soddisfare su di essi il credito da risarcimento danni. Tuttavia, trattandosi di un atto anteriore al sorgere del credito non è sufficiente la prova della consapevolezza della precedente vendita da parte del secondo acquirente, ma è necessaria anche la prova della partecipazione di quest’ultimo alla dolosa preordinazione dell’alienante diretta  a pregiudicare la garanzia del futuro credito.

Il danno subito dall’acquirente di un marchio che non acquista la privativa industriale per avere il cedente trasferito ad altri lo stesso marchio, va individuato nel lucro cessante derivante dalla mancata futura disponibilità dello stesso marchio e altresì nelle spese sostenute per tutelare i propri interessi relativamente al medesimo marchio.

Data Sentenza: 15/10/2013
Registro: RG 36645 / 2008
Allegato:
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Data: 12/02/2017
Massima a cura di: manuel.dellinz
manuel.dellinz

Dottorando di ricerca in "Istituzioni e Mercati, Diritti e Tutele" presso l'Università di Bologna, Dipartimento di Scienze Giuridiche, tematica di ricerca: "Diritto delle Società e dei Mercati Finanziari". Cultore della materia in diritto presso l'Università di Bologna in Diritto Commerciale, Diritto dei Mercati Finanziari e Diritto Fallimentare.

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