Qualora l’avente diritto non abbia svolto l’azione di rivendica di brevetto prevista dall’art. 118 c.p.i., l’azione di nullità ai sensi dell’art. 76, comma 1, lett. d) c.p.i. può essere svolta da chiunque vi abbia interesse, a condizione che l’attore indichi chiaramente quale sia il soggetto avente diritto alla registrazione dei brevetti.