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Tribunale di Milano, 28 Marzo 2014

Decorrenza del termine per la riassunzione del processo a seguito di fallimento della controparte

Tribunale di Milano, 28 Marzo 2014
Decorrenza del termine per la riassunzione del processo a seguito di fallimento della controparte

L’art. 43 l.f., secondo il quale l’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo, deve essere inteso nel senso che il termine perentorio previsto dall’art. 305 c.p.c. per la riassunzione del processo decorre non dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento, né – come invece affermato da alcuni precedenti di legittimità – dalla data di iscrizione della sentenza nel Registro delle Imprese, bensì – secondo un bilanciamento degli interessi delle contrapposte parti processuali – dalla data nella quale l’intervenuto fallimento sia stato portato dalla curatela a conoscenza dell’altra parte a mezzo di dichiarazione in udienza o di atto notificato.

Data Sentenza: 28/03/2014
Registro: RG 73475 / 2012
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Data: 30/03/2014
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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