Ai fini dell’impugnazione della relazione dell’esperto per manifesta iniquità o erroneità in sede di determinazione del valore della partecipazione azionaria non è sufficiente allegare l’utilizzo da parte dell’esperto stesso del mero criterio patrimoniale semplice, in quanto detto modello teorico, in piena conformità alle prescrizioni di legge, è in grado di tener conto sia del profilo patrimoniale che di quello reddituale, ponendo semmai il distinto e specifico problema di individuare adeguati parametri di una tale “congruità” in relazione alle concrete vicende da sottoporre ad esame. In tal senso, con riferimento alle società immobiliari di gestione (e alle c.d. holding pure), il metodo patrimoniale semplice viene applicato in quanto il valore delle varie componenti patrimoniali incorpora già in sé sia valori di mercato sia valori espressivi di potenzialità economiche.
L’esperto nominato dal tribunale ai sensi dell’art. 2437-ter c.c. è da qualificarsi come “ausiliario del giudice”, e ciò determina una conseguente competenza esclusiva dello stesso giudice a pronunciarsi sulla materia dei compensi dovuti.