Nel contratto di associazione in partecipazione, là dove le parti abbiano convenuto che la gestione dell’affare spettasse in via esclusiva all’associato, sussiste in capo all’associante un obbligo di rendicontazione relativo alle singole operazioni di vendita, unitamente alla liquidazione degli utili in capo agli associati in ragione della percentuale convenuta (corrispondente alla percentuale del costo dell’operazione imputabile al loro apporto).
Gli utili cui l’associato ha diritto nella percentuale convenuta sono quelli che eventualmente derivano dall’affare, ed esclusivamente da quello, in termini di rapporto tra costi e ricavi; sicchè nulla c’entra l’apporto, che non può essere considerato “costo” dell’operazione: se l’affare non produce utili né perdite, l’apporto, invero, deve comunque essere restituito; se l’affare produce perdite l’apporto andrà restituito nella misura ridotta dalla percentuale di partecipazione alle perdite.