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Tribunale di Torino, 14 Marzo 2014

Creatività e originalità dell’opera tutelata dal diritto d’autore

Tribunale di Torino, 14 Marzo 2014
Creatività e originalità dell’opera tutelata dal diritto d’autore

Un’opera dell’ingegno riceve protezione a condizione che sia riscontabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore: di conseguenza, la creatività non può essere esclusa soltanto perché l’opera consiste in idee ricomprese nel patrimonio intellettuale di una pluralità di soggetti. Il concetto giuridico di creatività, quindi, deve essere riferito non al contenuto esposto, ma alla forma interna ed esterna della esposizione e, di conseguenza, anche ciò che è già di dominio pubblico può costituire oggetto di un’opera tutelabile con il diritto d’autore quando essa sia espressa in una forma che rechi, in qualsiasi modo, l’impronta di elaborazione personale dell’autore. Ai sensi dell’art. 110 lda, la trasmissione dei diritti di utilizzazione economica di un’opera protetta da diritto d’autore deve essere provata per iscritto.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 14/03/2014
Registro: RG 23840 / 2010
Allegato:
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Data: 12/02/2017
Massima a cura di: Giorgio Grossi
Giorgio Grossi

Avvocato, già tirocinante ex art. 73 d.l. n. 69/2013 presso la Sezione Specializzata in materia d'Impresa del Tribunale di Milano. Cultore della materia presso la cattedra di Diritto Commerciale dell'Università Cattolica di Milano, presso la quale ha conseguito la laurea in Giurisprudenza con il massimo dei voti e la lode. Autore di vari articoli in materia di diritto commerciale per il Sole24Ore e Giuffrè. Co-amministratore del portale "Giurisprudenza delle Imprese".

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