Non è competente il Tribunale delle Imprese nei casi in cui venga promossa opposizione a sanzione amministrativa in relazione all’impiego commerciale di indicazioni geografiche e denominazione di origine dei prodotti agricoli e alimentari. Ai sensi dell’art. 134 c.p.i., infatti, sono riservati alla competenza del Tribunale delle Imprese solo i procedimenti aventi ad oggetto la tutela dei diritti di proprietà industriale in favore del titolare, o di chi vanta comunque un diritto derivato. Rimangono pertanto escluse le ipotesi, come quelle di opposizione a sanzione amministrativa, in cui l’accertamento relativo alla sussistenza di un diritto di proprietà industriale sia di “mero fatto” e vada effettuato incidenter tantum, non comportando l’eventuale pronuncia di accoglimento dell’opposizione alcuna statuizione in merito all’esistenza o all’inesistenza del diritto di privativa.