La clausola arbitrale inserita in un accordo per l’esercizio in comune di un’attività d’impresa, a cui sia poi seguito la costituzione di una società, è soggetta alla disciplina generale di cui agli artt. 809 e ss. c.p.c. e non a quella contenuta nell’art. 34 del d.lgs. n. 5 del 2003, essendo quest’ultima volta a regolare esclusivamente le clausole arbitrali inserite negli atti costitutivi delle società. Di conseguenza, è fondata l’eccezione di incompetenza del giudice a conoscere della controversia relativa al contratto alla luce dell’espressa previsione, in esso contenuta, di una clausola compromissoria che riserva alle parti in lite la nomina di un arbitro ciascuno.