L’amministratore di una società, convenuto in giudizio dal Fallimento della stessa per la restituzione di somme il cui prelievo dal conto corrente della società risulti privo di causale, deve fornire idonea giustificazione relativa a dette appostazioni, non essendo sufficiente il mero limitarsi ad osservare di avere sempre finanziato la società con le sue personali disponibilità economiche, senza tuttavia fornire specifiche allegazioni, e dunque neppure dimostrazioni, sull’effettivo impiego delle somme prelevate dal conto corrente della società.
La circostanza del furto delle scritture contabili, se non corredata dalla dimostrazione di aver adottato le idonee cautele prescritte dall’ordinaria diligenza per la salvaguardia di tale bene sociale, deve essere ulteriormente ascritto alla colpa dell’amministratore.