Costituisce inadempimento contrattuale del contratto per la produzione di un film la realizzazione di un test di animazione del tutto inadeguato per qualità e mancanza di conformità ai canoni estetici previsti dal contratto stesso nonchè del risultato oggettivamente ottenuto.
In presenza di un debito di valuta (costituito dalla condanna al pagamento del rimborso delle spese versate) con un tasso di interesse legale al di sopra dell’inflazione media ed in difetto di una prova specifica di un maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2 c.c. la rivalutazione non può essere riconosciuta.