Il finanziamento effettuato dal socio alla società deve ritenersi assoggettato al particolare regime di inesigibilità e postergazione previsto dall’art. 2467 cod. civ., là dove i presupposti indicati dalla norma sussistano sia al momento del versamento che della esazione del rimborso.
Il credito del socio al rimborso di finanziamenti effettuati in una situazione rilevante ex art. 2467 cod. civ., proprio in quanto postergato al soddisfacimento di qualsiasi altro credito anche chirografario, deve ritenersi assoggettato non al regime generale del concorso (tale per cui l’eventuale suo pagamento risulti in ultima analisi un mero pagamento preferenziale in violazione della par condicio creditorum e come tale foriero di danno soltanto per i singoli creditori pretermessi e pro quota) ma, nella liquidazione volontaria o fallimentare, a quello proprio del capitale (risolvendosi pertanto in un danno nei confronti di tutti i creditori).