La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società per azioni, che preveda la devoluzione ad arbitri delle controversie connesse al contratto sociale, deve ritenersi estesa alla controversia riguardante il recesso del socio dalla società.
La clausola compromissoria collocata all’interno di un regolamento associativo non è soggetta all’ambito di applicazione dell’art. 1341 c.c.