In base al principio dell’esaurimento, in mancanza di diverse pattuizioni, colui che abbia acquistato merce con segni distintivi ha diritto alla commercializzazione del prodotto anche successivamente alla risoluzione del rapporto. Il titolare di un diritto di proprietà industriale non può opporsi alla circolazione di un prodotto, quando sia stato immesso sul mercato dal titolare del diritto medesimo o con il suo consenso nel territorio dello stato o nel territorio di altri Stati membri dell’Unione europea.