Ai fini dell’approvazione giudiziale della revoca del sindaco prevista dall’art. 2400, comma 2, c.c., la giusta causa costituisce una nozione aperta, comprensiva di ogni situazione idonea a far venir meno il rapporto di funzionale affidabilità tra soci e sindaci; tuttavia, la delibera assembleare di revoca deve compiutamente indicare i fatti e i motivi sui quali essa si fonda, al fine di garantire la corretta instaurazione del contraddittorio tra soci, amministratori e sindaci sin dalla fase assembleare. Il controllo del Tribunale, che costituisce il momento conclusivo di tale iter procedimentale, non si esaurisce in una verifica formale della correttezza della delibera, ma comprende il controllo di merito circa l’esistenza di idonei motivi a fondamento della revoca, sulla base di quanto risulta documentato. Ne consegue che non può essere approvata la deliberazione che contenga un generico riferimento a informazioni o condotte astrattamente rilevanti, senza esplicitarne il contenuto, ove sussistano carenze assertive e documentali in ordine alla giusta causa, non rilevando in senso contrario la mancata costituzione del sindaco revocato né la sua acquiescenza alla revoca.