Non viola i doveri dell’art. 2392 c.c. il presidente del consiglio di amministrazione di s.p.a. che, dopo che il collegio sindacale ha segnalato un grave squilibrio finanziario e in presenza di un forte conflitto interno, affidi a un commercialista esterno una consulenza sull’andamento della gestione, perché la scelta ha finalità prudenziali e attua il dovere di agire informato dell’art. 2381, comma 6, c.c., come conferma l’emersione di criticità contabili dalla relazione del consulente; resta generica la contestazione sulla sede del professionista quando non ne siano messe in discussione la competenza e la congruità del compenso [nella specie, azione della società per circa 2.360 euro di spese, tra consulenza e pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea].
La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma presuppone la mala fede o la colpa grave del soccombente, desumibili anche dalla manifesta inconsistenza giuridica delle censure; confermata quella di primo grado, la Corte la pronuncia anche per il grado di appello, in misura pari al compenso liquidato (Cass., sez. un., n. 22405/2018).