È legittima la delibera di aumento del capitale di s.r.l. adottata a maggioranza senza sovrapprezzo, che l’art. 2481-bis, secondo comma, c.c. qualifica come eventuale, quanto meno quando sia garantito a tutti i soci il diritto di sottoscrizione in proporzione alle rispettive partecipazioni; non integra abuso della maggioranza l’aumento deliberato per far fronte a un debito sociale, restando l’eventuale derivazione del debito da una cattiva gestione rilevante soltanto ai fini della responsabilità degli amministratori.
L’interesse ad agire per l’annullamento o la nullità delle delibere assembleari, derivante dalla qualità di socio, deve sussistere sia al momento della proposizione della domanda sia al momento della decisione, salvo che la perdita di tale qualità sia conseguenza diretta della deliberazione impugnata; la sua sopravvenuta perdita rende la domanda improcedibile, ferma la possibilità di esaminarne il merito ai fini della soccombenza virtuale.