Ai fini della liquidazione della quota di partecipazione in s.r.l. il valore dei terreni compresi nel patrimonio sociale va determinato tenendo conto non solo delle possibilità legali ma anche di quelle effettive di edificazione alla data rilevante, sicché i terreni agricoli sottoposti a vincolo paesaggistico, la cui trasformazione sia subordinata ad autorizzazioni e convenzioni non ottenute, vanno stimati come agricoli; non costituiscono termini di comparazione idonei le stime riferite a un diverso regime urbanistico o gli atti di cessione di aree con caratteristiche e destinazioni differenti.
In mancanza di appello incidentale della società, l’art. 112 c.p.c. impedisce al giudice d’appello, investito dall’impugnazione dell’erede del socio volta a ottenere una liquidazione maggiore, di ridurre il valore della quota rispetto a quello accertato in primo grado, anche quando la consulenza tecnica disposta in appello ne abbia stimato uno inferiore, formandosi il giudicato interno sulla quantificazione minima.