La contestazione della sola sussistenza della giusta causa di revoca del gestore di un fondo comune di investimento non equivale a una contestazione in radice della pretesa risarcitoria e non assorbe la contestazione del quantum del danno, commisurato alle commissioni di gestione che sarebbero maturate fino alla data anteriormente alla quale l’incarico era revocabile solo per colpa grave o giustificato motivo; in mancanza di specifica contestazione, il giudice può ritenere il quantum non controverso.
Non è negligente la società di gestione del risparmio che, in vista della vendita di un immobile del fondo, fornisca all’esperto indipendente i dati sulla superficie lorda di pavimento risultanti dalla relazione tecnica asseverata allegata a una recente segnalazione certificata di inizio attività, in assenza di elementi che suggerissero l’opportunità di un approfondimento, quando la diversa superficie prospettata dal nuovo gestore si fondi su una valutazione opinabile dell’agibilità dei locali.
La condanna ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c. non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, ravvisabile nella proposizione di una domanda risarcitoria fondata su pretese già respinte dalle autorità competenti o relativa a importi già rimborsati.