L’azione di responsabilità esercitata dal commissario liquidatore ai sensi dell’art. 206 l. fall. cumula l’azione sociale e quella dei creditori sociali, che mantengono autonomia di presupposti anche ai fini della prescrizione. L’azione dei creditori si prescrive dal momento in cui l’insufficienza patrimoniale diviene oggettivamente conoscibile, come l’iscrizione nel registro delle imprese della domanda di concordato preventivo, e non dalla redazione dei bilanci quando da essi l’insufficienza non emergesse; per l’azione sociale opera invece la sospensione prevista dall’art. 2941, n. 7, c.c. finché l’amministratore resta in carica.
La transazione o la rinuncia all’azione sociale di responsabilità stipulata dalla società con i propri amministratori senza l’approvazione dell’assemblea prevista dall’art. 2393, ultimo comma, c.c. è inefficace nei confronti della società e non preclude l’azione della procedura.
La scelta degli amministratori di privilegiare altri creditori omettendo il pagamento di imposte e contributi costituisce mala gestio, e il danno risarcibile comprende le sanzioni e gli interessi maturati anche dopo la cessazione dalla carica, in quanto conseguenza causale dell’illecito.
I compensi degli amministratori di s.p.a. devono essere determinati con deliberazione assembleare ai sensi degli artt. 2364, primo comma, n. 3, e 2389 c.c., che sola può prevederne la reversibilità a favore della controllante; in mancanza, i pagamenti eseguiti alla controllante in forza di un accordo stipulato dagli stessi amministratori in conflitto di interessi sono indebiti e costituiscono illecito degli amministratori.