L’azione del commissario liquidatore ex art. 206 l. fall. cumula l’azione sociale e quella dei creditori sociali, che conservano presupposti distinti anche ai fini della prescrizione: l’azione dei creditori si prescrive da quando l’insufficienza patrimoniale diventa oggettivamente conoscibile all’esterno, momento che può coincidere con l’iscrizione della domanda di concordato preventivo nel registro delle imprese quando i bilanci e le relazioni dei sindaci non rivelavano l’insufficienza, mentre per l’azione sociale opera la sospensione dell’art. 2941, n. 7, c.c. fino alla cessazione dalla carica; la rinuncia o transazione dell’azione sociale concordata con i soci senza l’approvazione assembleare richiesta dall’art. 2393 c.c. è inefficace nei confronti della società.
I compensi degli amministratori di s.p.a. richiedono una delibera assembleare ai sensi degli artt. 2364, n. 3, e 2389 c.c., sicché sono indebiti i pagamenti alla controllante, riconducibile agli stessi amministratori, eseguiti come management fees in forza di un patto di reversibilità mai deliberato, e ne rispondono gli amministratori che hanno stipulato l’accordo da entrambi i lati in conflitto di interessi; è mala gestio anche privilegiare altri creditori a danno dell’Erario, e l’amministratore risponde delle sanzioni e degli interessi maturati pure dopo la cessazione dalla carica, in quanto conseguenza dell’omesso versamento [nella specie, condanna solidale di amministratori e sindaci per circa 642.000 euro, detratte le quote interne dei condebitori che avevano transatto].