Il socio di società di persone direttamente danneggiato da un atto doloso o colposo dell’amministratore può avvalersi, in via analogica, dell’azione individuale prevista dall’art. 2395 c.c., che coesiste con l’azione sociale di responsabilità ex art. 2260 c.c. e ha natura extracontrattuale; si applica pertanto la prescrizione quinquennale dell’art. 2947 c.c., mentre non è pertinente l’art. 2949 c.c., riferito alle azioni a tutela del patrimonio sociale e alle società iscritte nel registro delle imprese.
La prescrizione dell’azione individuale del socio decorre, ai sensi dell’art. 2935 c.c., dal momento in cui l’inerzia dell’amministratore si è tradotta in un obiettivo pregiudizio per il socio, come gli esborsi da lui sostenuti per sopperirvi, e non dalla successiva omessa presentazione del rendiconto, che è funzionale all’informazione della società e può fondare un danno diretto del socio solo in quanto ne impedisca la percezione degli utili.