Il socio di una società di persone direttamente danneggiato da un atto doloso o colposo dell’amministratore può esercitare, in via analogica, l’azione individuale dell’art. 2395 c.c., che ha natura extracontrattuale e presuppone un danno diretto, non il semplice riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale; l’azione si prescrive in cinque anni ai sensi dell’art. 2947 c.c., perché l’art. 2949 c.c. riguarda i diritti derivanti dai rapporti sociali e comunque non si applica alla società semplice non iscritta nel registro delle imprese, e la prescrizione decorre da quando l’inerzia dell’amministratore si è tradotta in un pregiudizio obiettivo per il socio [nella specie, esborsi sostenuti dalla socia nel 2015 per riparare gli immobili sociali dopo un’alluvione].
L’omessa presentazione del rendiconto ex art. 2261 c.c. alla cessazione della carica, successiva al danno lamentato, non ne è l’antecedente causale né sposta il dies a quo; essa può fondare un danno diretto del socio, tipicamente nella mancata distribuzione degli utili, che nelle società di persone dipende dalla sola approvazione del rendiconto.