L’intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie realizza un’interposizione reale di persona e, in assenza di una forma convenzionale, non richiede la forma scritta e può essere provata anche per presunzioni (Cass. n. 11226/2021); il fiduciante che lamenti la retrocessione di una quota inferiore a quella concordata deve però provare il contenuto del pactum fiduciae, e non bastano le causali di alcuni bonifici, incoerenti con quelle di altri, né documenti preparatori di rapporti con terzi mai perfezionati, mentre il richiamo alle presunzioni di parità previste per la comunione e le obbligazioni solidali è estraneo all’obbligo di ritrasferimento del fiduciario [nella specie, quote di una s.r.l. immobiliare intestate a una professionista per conto di due colleghi e retrocesse al 40,27% e al 59,73%].
Il mandato fiduciario si presume oneroso ai sensi dell’art. 1709 c.c. e il compenso può essere liquidato in via equitativa quando il fiduciario abbia tempestivamente allegato le attività svolte e queste risultino necessarie all’esecuzione del patto; l’atto di ritrasferimento concluso in ipotesi in conflitto di interessi è annullabile e non nullo, e la violazione dell’art. 1176 c.c. può fondare al più una pretesa risarcitoria.