La mancanza di giusta causa della revoca dell’amministratore di s.p.a., deliberata dall’assemblea ai sensi dell’art. 2383, terzo comma, c.c., non integra un vizio della deliberazione, che opera come recesso ex lege esercitabile ad nutum, ma costituisce soltanto il presupposto del diritto dell’amministratore al risarcimento del danno.
Integra giusta causa di revoca dell’amministratore la sistematica condotta di distogliere il personale della società dalle mansioni assegnate per destinarlo a commissioni legate alle proprie esigenze private, perché esorbita dai poteri conferiti, disperde risorse sociali e compromette il rapporto fiduciario con la società e con i soci; la tolleranza di tale condotta da parte del precedente presidente non ne esclude né ne sminuisce la gravità, ed è sufficiente a fondare la giusta causa anche uno solo degli addebiti enunciati nella delibera di revoca.