Nel contratto di associazione in partecipazione l’associante che produca i rendiconti periodici inviati all’associata, da questa ricevuti e mai contestati prima del giudizio, prova l’adempimento dell’obbligo di rendicontazione; la gestione in perdita dell’attività comune esclude la maturazione di utili da ripartire, e la consulenza tecnica contabile sui bilanci di altre società riferibili all’amministratore dell’associante, volta a ricercare un asserito sviamento degli utili, ha carattere esplorativo quando le allegazioni siano generiche.
Il trasferimento del personale dell’associata all’associante previsto dal contratto non costituisce concorrenza sleale, e il passaggio dei contratti con i clienti conferiti dall’associata, alla loro naturale scadenza, all’associante e poi a un’altra società riferibile al suo amministratore non prova di per sé uno sviamento della clientela ai sensi dell’art. 2598, n. 3, c.c.; le proposte transattive formulate da una parte non valgono come riconoscimento delle pretese della controparte.