L’associante che produca i rendiconti trimestrali inviati all’associata per posta elettronica, allo stesso indirizzo da cui questa li aveva chiesti, prova l’adempimento dell’obbligo di rendiconto; le contestazioni generiche sulla loro veridicità, mai sollevate prima del giudizio, restano irrilevanti, e l’andamento in perdita della gestione esclude il diritto dell’associata agli utili. L’associazione in partecipazione è un contratto di scambio che non dà vita a un ente, perciò i rendiconti non sono soggetti ad adempimenti pubblicitari, ed è esplorativa la CTU contabile sui bilanci delle altre società dell’associante chiesta per dimostrare un travaso di utili solo genericamente allegato.
Il passaggio all’associante dei dipendenti e dei contratti con la clientela conferiti dall’associata non costituisce concorrenza sleale quando è previsto dal contratto, e lo stesso vale per il successivo trasferimento di quei rapporti a un’altra società dello stesso amministratore se non sono provati uno sviamento effettivo e il danno conseguente; la disdetta è validamente comunicata con raccomandata all’indirizzo indicato dall’associata e con PEC, equiparata alla raccomandata con avviso di ricevimento, e le proposte transattive formulate per evitare la lite non valgono come riconoscimento del debito [nella specie, associazione tra imprese di rassegna stampa e media monitoring].