Chi lamenta che il software commercializzato dal concorrente sia la copia dei propri applicativi, illecitamente elaborata dall’ex dipendente sfruttando informazioni riservate, deve provarne la derivazione mediante l’identità di codici sorgente, algoritmi o ambienti di sviluppo, non bastando la sovrapponibilità delle funzioni; in mancanza di un minimo compendio probatorio la consulenza tecnica non può supplire alle carenze della parte.
Le semplici conoscenze professionali acquisite dal lavoratore non costituiscono know-how tutelato dagli artt. 98 e 99 c.p.i., sicché in assenza di patti di non concorrenza l’ex dipendente e l’ex amministratore sono liberi di impiegarsi presso un concorrente utilizzando il proprio bagaglio di esperienze. La violazione dell’obbligo di fedeltà da parte del dipendente che, in costanza di rapporto, abbia lavorato a un progetto personale concorrente non integra concorrenza sleale parassitaria senza la prova che tale attività si sia concretizzata in un pericolo effettivo per il datore di lavoro.
La mera assunzione di personale proveniente da un’impresa concorrente non integra storno illecito di dipendenti, e il danno da perdita di redditività richiede la prova della contrazione degli utili e della sua riconducibilità alla condotta del concorrente, escludendo altri fattori come l’andamento del mercato.