Il termine decadenziale per l’esercizio dell’impugnazione della delibera assembleare sulla (non) distribuzione degli utili decorre dalla data della deliberazione oggetto d’impugnativa, essendo irrilevante il fatto che tale delibera sia stata adottata nella stessa assemblea nella quale è stato approvato il bilancio di esercizio. In particolare, tale contestualità non significa che la delibera sulla distribuzione degli utili sia soggetta a deposito per l’iscrizione nel registro delle imprese (circostanza che avrebbe posticipato la data di decorrenza del termine d’impugnazione alla data di deposito, ai sensi dell’art. 2377, co.6, c.c..). Invero, la delibera di approvazione del bilancio d’esercizio, che sola tra le due è soggetta a deposito presso il registro delle imprese ai sensi dell’art. 2435 c.c., ha natura e finalità diverse da quella che decide in ordine alla distribuzione degli utili.