Il socio che agisce per far valere la responsabilità degli amministratori per atti di mala gestio idonei a produrre danno al patrimonio della società, non può chiedere il risarcimento in suo favore del danno c.d. riflesso, ma deve agire – quale sostituto processuale della società, ex art 2476 c.c. – per chiedere il risarcimento di tale danno in favore della società.
Non integra un danno diretto nei confronti del socio, l’inadempimento della società rispetto all’obbligo di versamento dei ratei di un mutuo contratto con una banca per il quale il socio ha prestato garanzia fideiussoria, là dove questa non sia stata escussa.